Minerva: il CRC chiede chiarimenti, annuncia segnalazioni e dice la sua su Ciacci

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Il Comitato Residenti Colleferro non sembra aver gradito la nomina di Ciacci e le modalità con cui è stata effettuata per questo “dice la sua” e ipotizza un’inconferibilità dell’incarico. Ma la legge non sembra chiara

E’ di ieri la notizia della contestazione della nomina del nuovo amministratore unico del Consorzio Minerva da parte del Comitato Residenti Colleferro. Il Comitato, in una nota, a parte le valutazioni sui criteri fissati nel bando per la scelta dell’amministratore e sulle capacità manageriali del nuovo amministratore del Consorzio, afferma l’ipotesi di inconferibilità dell’incarico proprio a Ciacci, citando l’art. 7 comma 2 del D.Lgs 39/2013. Cosa dice l’articolo di legge in questione? Scritto in modo leguleio è tutt’altro che chiaro e, a seconda delle interpretazioni, dà ragione o torto allo stesso Comitato che lo tira in ballo. Afferma l’articolo:

“A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l’incarico, ovvero a coloro che nell’anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell’amministrazione locale che conferisce l’incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:
a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.”

art. 7 co. 2 D.Lgs 39/2013

Pare ragionevole dedurre che l’inconferibilità degli incarichi in enti di diritto privato duri per 2 anni per i “componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l’incarico” mentre sia di 1 anno per tutti gli altri. Ciacci si è dimesso all’inizio del giugno 2018 dall’ASM di Rieti ed è stato nominato alla fine del giugno 2019 al Consorzio Minerva. L’anno di inconferibilità è trascorso? Se si prende in considerazione l’anno da 12 mesi no. Se si intendono i 365 giorni, sì. Sul caso specifico non risultano atti d’interpretazione da parte dell’ANAC, dunque l’unico modo per avere un’interpretazione sarebbe quello di fare una segnalazione alla stessa Autorità Anticorruzione. Vedremo quel che accadrà.

La nota del Comitato Residenti Colleferro

Di seguito riportiamo la nota del Comitato Residenti Colleferro firmata da Ina Camilli:

Abbiamo appreso della nomina del nuovo Amministratore unico del Consorzio Minerva a seguito del recente bando pubblicato sul sito istituzionale il 30/5/2019 (soci i Comuni di Colleferro, Labico, Genazzano, Nemi, Gavignano, Gorga, mentre Carpineto Romano in fase di rinnovo del Consiglio comunale non ha potuto partecipare).
La vicenda Minerva continua ad essere gestita con scarsa chiarezza, trasparenza e legalità, come appare sia dalle modalità di pubblicità tenute, sia dalle difformità tra i 2 bandi, quello del 2018 e l’attuale, volte a far partecipare candidati meno competenti rispetto a quello precedente. Alla luce delle dimissioni dell’Amministratore unico, la nomina del reggente e l’incarico a Ciaccio, comunicate informalmente, è stato perso quasi un anno in atti burocratici, sulla base poi di un bando meno qualificato. La figura nominata oggi, il sig. Ciacci, non avrebbe potuto superare la selezione così come prevista nel bando del 2018, dove venivano pretese comprovate capacità tecniche e amministrative, oltre al titolo della laurea, che il nuovo Amministratore unico non ha, tutti requisiti che originariamente erano imposti come precondizioni all’invio dei curricula.

Va rilevato che se Ciacci avesse partecipato al bando in cui fu nominato​ Cocciò​ non avrebbe potuto essere scelto, poiché, contrariamente​ al bando originario, dove si richiedevano competenze dimostrabili e il possesso della laurea, nel nuovo bando tutto ciò è stato espunto, favorendo nomine meno qualificate dal punto di vista dei titoli posseduti. Inoltre, cosa ancor più grave se comprovata, ci risulta che ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Dlgs 39/2013, la nomina del nuovo Amministratore unico non sia compatibile con la carica assunta dal Ciacci, essendo di fatto nell’anno precedente e fino a giugno 2018, presidente del Consiglio di amministrazione della ASM di Rieti.

Una nomina improvvida, illegittima e formalizzata in favore del nuovo Amministratore unico, del quale sono state apprezzate le capacità di assessore in provincia di Lucca circa 10 anni fa, ma niente altro di​ rilevante dal punto di vista manageriale. La “legge Severino” – n. 190/ 2012 – e le norme sull’anticorruzione, unitamente al​ D.lgs 8/4/2013, n. 39​, vietano la nomina di amministratore presso un’azienda partecipata​ a chi ha ricoperto nei 2 anni precedenti analoghi ruoli nell’ambito regionale. Dopo la forzata nomina del direttore​ Ermolli,​ su cui ancora pendono esposti all’ANAC, assistiamo ad un’altra nomina​ inconferibile? Tra l’altro, il comma 1 dell’art. 20 dello stesso​ D.lgs, così come rilevabile dal modello di domanda compilato dai singoli candidati, prevede che: “All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di​ inconferibilità​ di cui al presente decreto.”

La legge quindi prevede un’assunzione di responsabilità da parte dei candidati e che non vi siano incompatibilità e inconferibilità in essere formalmente sancite. Prova è che proprio pochi mesi fa l’Amministratore nominato in AMA ha dovuto rinunciare per lo stesso motivo di incompatibilità. Chiediamo un chiarimento immediato volto ad escludere che vi sarebbe stato​ un concorso di colpe tra il candidato e il soggetto controllore dei requisiti richiesti dal bando. Qualora ciò non avvenisse, segnaleremo al responsabile dell’anticorruzione di tutti i Comuni del Consorzio e alla Prefettura,​ tali evidenze, che denotano inadeguatezza nella conduzione della cosa pubblica e un bassissimo grado di conoscenza delle leggi sulla trasparenza, sull’anticorruzione nonché del decreto n. 165/2001, non solo​ da parte delle commissioni di valutazione, ma anche da parte di alcuni candidati. Ciò nel rispetto della legalità e nell’interesse generale chiediamo di rivalutare la situazione e di indire un vero bando pubblico alla stregua di quello precedentemente emanato, volto alla scelta di un professionista esperto, nominato anche a seguito di colloquio mirato alla verifica di tali credenziali.

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