Feste, ristorazione e sport: cosa dice il DPCM del 13 ottobre

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Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) è stato firmato oggi e dispone alcuni divieti e limitazioni su tutto il territorio nazionale. Ecco quali

Oggi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo DPCM. L’atto amministrativo non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, tuttavia i suoi contenuti sono noti. Tra le molte disposizioni, ce ne sono alcune che riguardano feste, ricevimenti a casa, sport da contatto, spettacoli pubblici e altro. Tutte le disposizioni si applicheranno dal 14 ottobre e fino al 13 novembre.

Gli obblighi sulla mascherina

Il DPCM (si può scaricare qui) rimarrà in vigore per un mese e in primo luogo conferma la necessità di portare con sé la mascherina (o meglio dei “dispositivi di protezione delle vie respiratorie”) quando si esce di casa, raccomandando inoltre di utilizzarla anche in casa in presenza di persone non conviventi.

Quanto alle mascherine rimangono tutti gli obblighi posti dai protocolli di settore e bisogna ricordare che rimane in vigore anche l’ordinanza del presidente della Regione Zingaretti che impone l’obbligo di indossare la mascherina fuori casa. In proposito l’ordinanza di Zingaretti è più restrittiva delle norme imposte dal DPCM. Quest’ultimo prevede l’obbligo di portare sempre con se i disposizioni di protezione delle vie respiratorie e di indossarli “nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi”.

Chi è esentato dall’obbligo di mascherina

Sono esentati coloro che stanno facendo attività sportiva, i bambini al di sotto dei sei anni e i “soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità”. Non sono esonerati dall’obbligo di portare le mascherina coloro che fanno semplice attività motoria. Qual è la differenza? Per fare un esempio: chi fa attività sportiva, corre; chi fa attività motoria passeggia. Ma non solo. L’attività motoria, secondo la definizione del ministero della Salute, sta a indicare l’attività fisica, ovvero “qualunque movimento determinato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello delle condizioni di riposo” mentre l’attività sportiva “comprende situazioni competitive strutturate e sottoposte a regole ben precise“.

Manifestazioni pubbliche, gare di sport da contatto e attività in sale da ballo

Ma veniamo alle altre disposizioni (potete leggere il dettaglio cliccando qui). Le manifestazioni pubbliche sono consentite soltanto “in forma statica” e gli spettacoli aperti al pubblico sono consentiti soltanto rispettando le seguenti capienze: al massimo 1000 persone all’aperto e 200 al chiuso. Gli stessi limiti valgono anche per le attività sportive. In ogni caso è necessario rispettare la distanza interpersonale. Sono vietate le gare amatoriali degli sport da contatto e rimangono sospese le “attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso”.

Vietate le feste. A casa…

Vietate anche “le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto”. Discorso diverso per le feste “conseguenti alle cerimonie civili o religiose”: esse sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Il DPCM non si spinge a disporre obblighi in casa ma afferma che “con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei”.

Sospesi viaggi d’istruzione. Nelle RSA e simili decide il direttore sanitario

Quanto alla scuola, tra le disposizioni ce ne sono alcune che sospendono i viaggi di istruzione, i gemellaggi, le visite guidate e le uscite didattiche. In tema di sanità spetta invece al direttore sanitario della struttura disporre in merito agli accessi in strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non.

Ristorazione: consumazioni al banco o fuori il locale vietate dopo le 21

Ci sono infine delle disposizioni che riguardano le attività di ristorazione. Dice il DPCM: “Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.

Ciò significa che, da domani, dopo le 21 saranno vietate le consumazioni al bancone o in piedi. Il panino o qualsiasi altro cibo dovrà essere portato a casa e non potrà essere consumato sul posto, a meno di non sedersi al tavolo. In merito a tali attività, rimane l’obbligo di Regioni e Province autonome di accertare preventivamente “la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi”. Altre disposizioni riguardano i centri benessere, le SPA, i servizi alla persona, la scuola, le attività congressuali, l’isolamento dei positivi e molte altre attività. Tutte le disposizioni, in attesa della pubblicazione del DPCM nella Gazzetta Ufficiale, sono visionabili cliccando qui.

Le sanzioni

Un ultimo capitolo dedichiamolo alle sanzioni. Chi non rispetta il DPCM e le ordinanze regionali può incorrere nella sanzione pecuniaria che va dai 400 ai 1000 euro. I locali che non rispettano gli obblighi previsti possono incorrere nella sospensione dell’attività che può durare da 1 a 5 giorni a discrezione degli agenti che contestano l’infrazione. La Prefettura può poi disporre periodi di sospensione più lunghi. Qualora la persona positivi violi l’isolamento e causi ulteriori infezioni potrebbe essere soggetto a procedimento penale.

Le nuove regole sulla fine dell’isolamento dei positivi

Segnaliamo infine nuove regole attinenti i tempi e le modalità di uscita dall’isolamento delle persone positive al tampone molecolare. Questo argomento non è trattato nel DPCM ma è all’interno di una nota del Comitato Tecnico Scientifico. Il documento spiega che i positivi asintomatici possono uscire dall’isolamento se dopo 10 giorni il tampone risulta negativo. Cosa diversa per i positivi sintomatici. Nuove linee guida sono dettate anche per i positivi che dopo 21 giorni continuano ad avere risultati positivi al tampone. Per leggere queste nuove linee guida, clicca qui.

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