Da oggi parchi chiusi, nuove restrizioni su negozi e spostamenti e divieto di attività all’aperto

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Contro il coronavirus un provvedimento del Ministero della Salute in vigore da oggi riduce ulteriormente la libertà di movimento, la libertà economica e quella ludico-sportiva

Nuovo “giro di vite” contro il coronavirus, questa volta con un’ordinanza del Ministero della Salute che impone ulteriori restrizioni. L’ordinanza si somma al DPCM che ordina di stare in casa se non per necessità, lavoro e salute. Il “giro di vite” riguarda parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici, l’attività sportiva all’aperto, l’apertura di alcuni esercizi di alimenti e bevande e gli spostamenti verso abitazioni non principali.

L’ordinanza in questione ha lo stesso valore del DPCM dell’11 marzo scorso e in caso di inosservanza sono previste le stesse pene. Cioè la denuncia per inosservanza del provvedimento dell’autorità se il fatto non costituisce ipotesi di reato più grave. Vale la pena notare che entrambi gli atti (DPCM e Ordinanza) sono entrambi atti amministravi, come le ordinanze sindacali, ciononostante sono assolutamente da rispettare sia per non incorrere nel codice penale sia e soprattutto per evitare la diffusione del virus.

Le restrizioni in vigore da oggi fino al 25 marzo

In un mese sono morte oltre 4 mila persone e ci sono stati oltre 47 mila contagi. Fermare questa epidemia dipende dal comportamento di ognuno di noi rispettando le regole. L’ordinanza, che è valida fino al 25 marzo, prescrive:

  1. è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
  2. non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
  3. sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consiunarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  4. nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
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