Coronavirus, il nuovo decreto: ecco chi rimane aperto e chi no

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Tabaccai, alimentari, edicole, lavanderie, distributori di carburante, rivenditori di detersivi e molti altri esercizi commerciali rimangono aperti. Prescrizioni per le attività produttive e i liberi professionisti. Le misure sono in vigore fino al 25 marzo

Con il nuovo decreto anti-coronavirus il commercio si ferma. Il decreto annunciato ieri in video dal Presidente del Consiglio dei Ministri è in Gazzetta e blocca molto ma non tutto: le eccezioni sono molte. Si inizia dicendo che “sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività”.

Le attività commerciali che rimangono aperte

Le attività commerciali dell’allegato 1, che quindi possono rimanere aperte, sono: Ipermercati; Supermercati; Discount di alimentari; Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari; Commercio al dettaglio di prodotti surgelati; Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2); Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4); Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico; Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione; Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici; Farmacie; Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica; Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale; Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici; Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia; Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento; Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini; Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet; Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione; Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono; Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

Mercati chiusi (salvo i banchi alimentari). Aperti: tabaccai, edicole, farmacie e parafarmacie

Prosegue il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: “Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”.

Ristorazione solo con consegna a domicilio

Ancora: “Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”.

Servizi alla persona: le attività chiuse e quelle aperte

Il decreto dispone inoltre la sospensione delle attività di servizi alla persona, tra cui barbieri e parrucchieri ed estetisti (che nel Lazio erano chiusi già con ordinanza regionale) e tutte le altre. Rimangono aperte: Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; Attività delle lavanderie industriali; Altre lavanderie, tintorie; Servizi di pompe funebri e attività connesse.

Banche, agricoltura, assicurazioni etc e collegati rimangono attivi

Prosegue il decreto: “Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi”.

Attività produttive e attività professionali

Citiamo ancora il decreto: “In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali”
.

Per le sole attività produttive il decreto “raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni”. Altre raccomandazioni riguardano le amministrazioni pubbliche, che devono continuare a garantire l’ordinario svolgimento delle attività facendo ricorso al “lavoro agile”. Tutte queste misure rimangono in vigore fino al 25 marzo (qui il testo integrale del DPCM 11 marzo 2019) e si sommano a quelle già vigenti che limitano la libertà di movimento (leggile qui) e che, in caso di inosservanza portano a sanzioni penali, come già sta accadendo da due giorni con molte denunce.

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