Elettricità: la “Maggior tutela” scade nel 2020 ma c’è chi non lo sa e qualche venditore ci prova…

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L’ultima segnalazione di un venditore che tenta di “appioppare” i contratti per il “Mercato libero” con la scusa della fine della “Maggior tutela” ci è arrivata proprio oggi da Artena

Proprio pochi minuti fa è arrivata l’ultima segnalazione di un tentativo di “markerting selvaggio”, per non dire raggiro. La segnalazione ci giunge da Artena e racconta di un venditore che ha tentato di far firmare un contratto dell’energia di una nota azienda affermando che il mercato di maggior tutela per l’elettricità “è finito” e quindi “bisogna passare al Libero Mercato”.

Niente di più falso perché il Mercato di Maggior Tutela è stato prorogato fino al luglio 2020. Dunque non sarà d’obbligo firmare contratti di “libero mercato” per un altro anno e mezzo. E allora se qualcuno suona alla vostra porta affermando di essere un tecnico magari dell’Enel con il compito di cambiare il vostro contratto, sappiatelo: c’è qualcosa che non va. Se insistono, ricordate che nessuno può entrare in casa vostra senza la vostra autorizzazione o quella del Tribunale. Se infine avete qualche dubbio su tariffe, contratti o quant’altro potete ricorrere all’aiuto dell’Autorità di regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente, che mette a disposizione anche un servizio per confrontare le offerte economiche dei diversi operatori dell’energia.

Cosa fare se si è firmato il contratto e ci si ripensa?

E se ci si rende conto soltanto dopo aver firmato che si poteva evitare? Si può tornare indietro? Certo che sì. Per i contratti stipulati via telefonica e al di fuori dei locali del venditore, il Codice del Consumo prevede il Diritto di Ripensamento. Si tratta del diritto del consumatore di sciogliere unilateralmente (cioè senza il consenso dell’azienda) il contratto entro 14 giorni dalla firma senza penali né costi né spiegazioni. Per farlo è necessario inviare all’azienda un’apposita comunicazione, meglio se con raccomandata con ricevuta di ritorno. Le modalità per esercitare il diritto di ripensamento devono essere scritte nella copia del contratto.

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