Artena – Sentenza storica del Tar: il Vice sindaco esterno vicario può votare in Consiglio

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La sentenza del Tar del Lazio sul voto del vice sindaco esterno del Comune di Artena ritiene legittimo il voto di Loris Talone in Consiglio comunale

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Dal Tar del Lazio arriva una sentenza che fa la storia della giurisprudenza degli enti locali. Il Tribunale Amministrativo regione ha respinto il ricorso dei Consiglieri comunali di minoranza che contestavano il voto del vice sindaco esterno che sostituisce il sindaco. La sentenza è stata pubblicata oggi e smentisce quindi anche i diversi pareri della Prefettura, avanzati sulla base di pareri del Consiglio di Stato.

La pronuncia è molto complessa (si può leggere per intero cliccando qui) e di fatto ribalta l’orientamento che per anni si era sostanziato nei pareri del Consiglio di Stato. In sintesi, la sentenza afferma che nei Comuni sotto i quindicimila abitanti, in caso di sospensione del sindaco, il vice sindaco anche se esterno assume il diritto di voto in Consiglio a tutela dell’operatività dell’ente. Ecco di seguito uno stralcio rilevante della sentenza.

Ad avviso del Collegio, la risposta al quesito posto dal ricorso si rinviene nel testo dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, a mente del quale “il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione ai sensi dell’articolo 59”, con la precisazione che, per effetto dell’abrogazione della disposizione da ultimo richiamata in conseguenza dell’entrata in vigore dell’art. 17 del d.lgs. n. 235/2012, il rinvio contenuto nell’art. 53 del d.lgs. n. 267/2000 è ora da intendersi come operato all’art. 11 del d.lgs. n. 235/2012.

La norma sopra citata, nell’individuare il vicesindaco come sostituto del sindaco ove quest’ultimo venga attinto dalla misura della sospensione dalla carica, comporta che il primo sia investito ex lege di tutti i compiti e di tutte le funzioni ordinariamente spettanti al secondo, senza che sia possibile, alla luce di essa o di altre norme, ricavare una limitazione ai poteri vicariali esercitabili dal vicesindaco. Limitazione che non è ipotizzabile possa derivare dalla circostanza che quest’ultimo non sia componente del consiglio comunale.

La sentenza dispone anche la condanna dei ricorrenti al pagamento di 4 mila euro in favore dell’Amministrazione comunale di Artena. Insomma, per la maggioranza consiliare c’è una vittoria su tutta la linea, non solo contro i consiglieri di minoranza ma anche contro la Prefettura di Roma e contro i vari pareri del Consiglio di Stato. Il bilancio approvato e impugnato dai consiglieri di minoranza e dai cittadini rimane quindi valido. La maggioranza, in conclusione, con il suo comportamento ha “fatto giurisprudenza”, come aveva annunciato in una nota.

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