Coronavirus, nuova ordinanza nel Lazio: altre riaperture in vista

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Da domani ripartono centri benessere e centri termali. L’ordinanza del 27 maggio calendarizza la ripresa e pubblica le linee guida di circoli ricreativi e culturali, centri anziani, parchi divertimento e altro. Ok alla caccia di selezione al cinghiale

Con la siutazione coronavirus nel Lazio che si è attenua, ripartono domani altre attività economiche, commerciali e artigianali. È fissata infatti per il 29 maggio la riapertura di stabilimenti termali, centri benessere e guide turistiche. L’ordinanza pubblicata qualche giorno fa dalla Regione (il testo è in fondo all’articolo) disciplina anche la festività del 2 giugno e pubblica le linee guida per la riapertura di centri culturali e ricreativi, attività di formazione, parchi divertimenti e tematici, centri anziani e centri per minori.

La situazione coronavirus nel Lazio al 27 maggio

La situazione epidemica nel Lazio va sempre meglio. Ieri si sono registrati soltanto 11 nuovi casi di positività. In totale i casi positivi sono 3488, di cui 2361 sono in isolamento domiciliare, 1062 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 65 sono ricoverati in terapia intensiva. 701 sono i pazienti deceduti e 3483 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 7672 casi.

L’ordinanza della Regione Lazio del 27 maggio

La nuova ordinanza della Regione è stata firmata dal presidente Zingaretti il 27 maggio. Al suo interno ci sono anche le linee guida per tutte le attività di cui è programmata la ripresa secondo un calendario preciso. L’ordinanza stabilisce quanto segue.

  1. A decorrere dal 29 maggio 2020 sono consentite le ulteriori seguenti attività economiche, commerciali e artigianali: stabilimenti termali e centri per il benessere fisico;
  2. Ferme restando le attività previste dal cerimoniale di Stato in occasione della Festa della Repubblica, sono consentite, per quella data, ulteriori iniziative di celebrazione che devono attenersi all’accessibilità massima ed alle modalità organizzative di cui all’art. 1, comma 1, lett. m), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 nonché a tutte le disposizioni generali per il contenimento del contagio;
  3. A decorrere dal 3 giugno 2020 sono inoltre consentiti:
    • fermo restando la sospensione delle attività delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 è consentita l’attività corsistica individuale e collettiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere ecc.).
    • l’attività di formazione professionale, per la parte pratica e di stage/tirocinio;
    • l’attività dei centri ricreativi e culturali.
  4. A decorrere dal 15 giugno 2020 sono inoltre consentite le attività dei centri estivi per minori e dei centri anziani.
  5. È inoltre consentito, per le attività ancora sospese, l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali esclusivamente al personale impegnato in attività di allestimento, manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché a operatori economici ai quali sono commissionate tali attività finalizzate alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio propedeutiche a successive disposizioni di apertura.
  6. Per la migliore gestione sanitaria del patrimonio zootecnico, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali è consentita la caccia di selezione alla specie cinghiale (Sus scrofa) per prevenire e contenere i danni alle colture agricole anche prorogando i Piani di abbattimento già approvati per la stagione 2019/2020, nei limiti del numero di capi previsti nei Piani stessi e sino ad approvazione dei nuovi Piani per la stagione 2020/2021;
  7. Le attività di cui è consentita la riapertura adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee guida per la riapertura allegate alla presente ordinanza. Le attività per le quali non sono definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di igiene e contenimento del contagio contenute:
    • nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.
    • nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione.

L’ordinanza si può scaricare cliccando qui e riporta 25 linee guida per altrettanti settori di attività. Tali linee guida sono considerate necessarie per lo svolgimento in sicurezza delle attività in questione.

L’ordinanza del 20 maggio scorso su parchi divertimento, alberghi e altro

Il 20 maggio scorso era entrata in vigore un’altra ordinanza della Regione Lazio. Con essa si dava la data per i parchi divertimenti, le palestre e le piscine e molte altre attività. L’ordinanza stabiliva quanto segue.

  1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza (20 maggio 2020) sono consentite:
    1. l’attività delle strutture ricettive extralberghiere (guest house o affittacamere, ostelli per la gioventù, hostel o ostelli, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, bed & breakfast, country house o residenze di campagna, rifugi montani, rifugi escursionistici, case del camminatore, alberghi diffusi).
    2. l’attività escursionistica a piedi in natura e nell’aria aperta, anche a titolo professionale, a condizione del rispetto della distanza interpersonale di due metri tra i componenti del gruppo escursionistico.
  2. dal 25 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche e produttive:
    1. palestre e piscine;
    2. l’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di centri e strutture sportive, nonché dei centri ricreativi e culturali, fermo restando la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive e la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in base a questo stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020;
    3. fermo restando la sospensione delle attività delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 è consentita l’attività corsistica individuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere ecc.).
  3. A decorrere dal 29 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche e produttive:
    1. le attività degli stabilimenti balneari e lacuali, sulle spiagge libere e altre attività a finalità turistico ricreativo che si svolgono sul demanio marittimo e lacuale;
    2. le attività dei parchi tematici, parchi zoologici, parchi divertimento, lunapark e spettacolo viaggiante;
    3. i campeggi, villaggi turistici, aree attrezzate per la sosta temporanea.
  4. Le attività di cui alla presente ordinanza devono svolgersi nel rispetto:
    1. dei contenuti delle Linee guida allegate alla presente ordinanza, ovvero le Linee guida in corso di predisposizione per le attività a decorrenza differita;
    2. nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.
    3. nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione.
  5. Resta fermo che, allo scopo di assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali e quelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, i soggetti interessati dalla presente ordinanza si conformano alla disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco del comune di riferimento. Tali discipline prevedono in ogni caso la chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto, cui si aggiungono, con la presente ordinanza, le attività artigianali di prodotti alimentari (a titolo esemplificativo e non esaustivo pizzerie, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie ecc.), gli esercizi commerciali di vicinato di prodotti alimentari, le attività commerciali su area pubblica di prodotti alimentari.

L’ordinanza del 19 maggio scorso (scaricala qui) riapriva anche i parchi a tema e i luoghi di aggregazione ma non riportava alcune delle linee guida. Il gap è stato colmato con l’ordinanza firmata il 27 maggio 2020.

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