Ecco cosa dice la sentenza che potrebbe aprire una breccia nei DPCM anti coronavirus

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Il Giudice di Pace di Frosinone, secondo cui la dichiarazione si stato di emergenza è illegittima, ha ritenuto illegittimo il DPCM del 9 marzo 2020 e quindi lo ha disapplicato. Ma attenzione: la sentenza di Frosinone vale per il singolo verbale annullato, non anche per gli altri verbali né per i DPCM e le ordinanze ancora in vigore

È notizia di questi giorni che un Giudice di Pace di Frosinone ha annullato una sanzione amministrativa elevata sulla base di uno dei DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri. Nello specifico si tratta di una sanzione elevata in forza del DPCM del 9 marzo 2020, poi superato da quelli successivi. Per chi vuole leggere la sentenza, messa a disposizione da canestrinilex.com, lo può fare cliccando qui. In sintesi il Giudice di Pace ha annullato il verbale a carico di un cittadino che si era allontanato dalla propria abitazione in violazione delle disposizioni impartite dal DPCM del 9 marzo 2020 perché ha ritenuto il DPCM illegittimo.

Le motivazioni della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Frosinone

Le argomentazioni usate in sentenza sono due. Con la prima motivazione il Giudice di Pace ritiene illegittima la delibera del Consiglio dei Ministri che dichiara lo stato di emergenza e quindi i conseguenti DPCM. Il GdP argomenta che la delibera del Consiglio dei Ministri sarebbe illegittima in quanto la situazione di “rischio sanitario” non rientrerebbe tra gli “eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo” per i quali il decreto legislativo 1/2018 (Codice della Protezione Civile) prevede lo stato d’emergenza.

Inoltre, si argomenta in sentenza, la Costituzione non prevede alcun riferimento ad ipotesi di dichiarazione di stato d’emergenza ad eccezione di quanto previsto per la dichiarazione dello stato di guerra. E per questo già solo la deliberazione di stato d’emergenza sarebbe incostituzionale, secondo il Giudice di Pace di Frosinone che ha emesso la sentenza. C’è poi un’ulteriore argomentazione sulla validità e sull’efficacia dei DPCM e delle analoghe ordinanze delle Regioni, derivanti dal Decreto-legge n.19/2020, che lasciamo agli studiosi del diritto.

La seconda motivazione, definita “assorbente” rispetto alla prima, si basa sull’inviolabilità del diritto alla libertà personale, garantito dall’art. 13 della Costituzione. Il Giudice di Pace ha ritenuto illegittimo il “divieto generale ed assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioni”, impartito con DPCM, perché si configura come “un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare”. Tale obbligo sarebbe equiparato, secondo il GdP, a una sanzione penale restrittiva della libertà personale, non potendolo confondere, invece, con una limitazione della libertà di circolazione (art. 16 Costituzione).

Argomenta il GdP: la libertà di circolazione, “come chiarito dalla Corte Costituzionale (…) riguarda limiti di accesso a determinati luoghi, come, ad esempio, l’affermato divieto di accedere al alcune zone, circoscritte che sarebbero infette, ma giammai può comportare un obbligo di permanenza domiciliare” (Corte Cost., n.68 del 1964). “(…) quando invece il divieto di spostamento non riguarda luoghi ma le persone – si legge nella sentenza – allora la limitazione si configura come limitazione della libertà personale”.

Il Giudice di Pace di Frosinone ha quindi affermato l’impossibilità di eccepire l’incostituzionalità del DPCM davanti alla Corte Costituzionale perché si tratta di un atto amministrativo. In conclusione, ritenendo il DPCM del 9 marzo 2020 in contrasto con la Costituzione, ha ritenuto di dover disapplicare il provvedimento illegittimo (come previsto dalla legge Lanza del 1865, all. E, art. 5 tutt’ora vigente) e quindi di annullare il verbale.

E ora? Tra il possibile ricorso della Procura e la validità (non intaccata) dei DPCM

Ciò non vuol dire che adesso i DPCM in vigore non siano validi ed efficaci. Va precisato infatti che la sentenza del Giudice di Pace, come ogni altra sentenza non emessa dalla Corte Costituzionale, nel nostro ordinamento non costituisce un precedente vincolate per altri Giudici. Inoltre gli altri verbali elevati sulla base dello stesso DPCM rimangono validi a meno che non si sia tentata la strada del ricorso al Giudice di Pace. Senza contare che, benché il GdP di Frosinone ritenga la delibera di stato di emergenza illegittima, la sentenza non la dichiara tale (né avrebbe potuto farlo, trattandosi di un ricorso su un verbale).

La sentenza potrebbe quindi rimanere un caso isolato a meno che altri non presentino ricorso per i verbali che sono stati notificati e in tal caso bisognerà vedere l’orientamento degli altri Giudici di Pace. La vicenda potrebbe prendere un’altra piega qualora la Procura di Frosinone provveda ad impugnare la sentenza davanti al Tribunale. E questa potrebbe essere una strada forse foriera di risvolti interessanti. La Procura della Repubblica di Frosinone prenderà la strada del ricorso?

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