Abusivismo: ennesima ordinanza di demolizione ad Artena. E’ per una società

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Un nuovo caso di demolizione di opere abusive: stavolta a carico di una società

Ancora una volta il Comune di Artena si trova a fare i conti con un’opera abusiva da demolire. Questa volta si tratta di una struttura la cui realizzazione è stata verbalizzata nel 2004 e che è stata dichiarata abusiva con sentenza penale nel 2009. Nei giorni scorsi gli uffici comunali competenti hanno emesso la rituale ordinanza di demolizione. L’opera appartiene a una società.

L’edificio da demolire si trova in via Valle dell’Oste. E’ un “fabbricato in c.a. consistente in un piano interrato di m. 23 x 9 circa ed altezza di m. 2,60 con struttura in elevazione in pareti piene in c.a. e un piano terra di dimensione m. 23 x 6,30 circa con struttura in elevazione di 8 pilastri in c.a. e sovrastante solaio in travetti e pignatte completo di getto in calcestruzzo”.

Come su numerose altre costruzioni, anche su quest’opera (e sul responsabile dell’abuso) grava una sentenza penale di condanna. E’ stata emessa dalla Corte d’Appello di Roma nel 2009. Per demolire l’opera il Tribunale ha cercato anche di arrivare ad un accordo per la demolizione volontaria tre anni fa, ottenendo però il rifiuto del proprietario. Per l’immobile era infatti pendente un’istanza di condono edilizio. L’istanza è stata però rigettata il mese scorso dal Comune, a nove anni dalla sentenza di condanna, e quindi è ripreso l’iter amministrativo per la demolizione dell’immobile.

Il bene è stato venduto nel 2008 e il Comune deve reiterare la procedura

La demolizione era stata già ordinata nel 2004 dal Comune e nel 2009 è uscita rafforzata dalla Magistratura. Nel 2008, però, l’immobile è passato di proprietà da una società all’altra, entrambe con la stessa persona fisica come amministratore. Oggi il Comune si trova dunque a reiterare l’iter con una nuova ordinanza di demolizione, dando novanta giorni alla nuova società proprietaria per rimettere in pristino l’area.

Nella corposa ordinanza si fa anche menzione, “nel caso ne ricorrano i presupposti”, della possibilità di accedere alla procedura di “accertamento della conformità”. Una procedura che permette di sanare l’immobile realizzato se e solo se in linea con le norme urbanistiche sia al momento in cui fu realizzato, sia ora. Il tutto va fatto prima della scadenza dei termini per la demolizione. In caso contrario il Comune procederà prima alla contestazione dell’inottemperanza all’ordinanza e poi con l’acquisizione a patrimonio comunale.

Come sono finiti gli altri casi di abusivismo ad Artena

Per lungo tempo negli anni passati si è parlato di demolizioni. Qual è il bilancio? Ad oggi risultano demolite diverse strutture in modo volontario. Altre sono state demolite dalle ditte incaricate dalla Procura: si tratta di due immobili in via Tre Are (un grande edificio e una casetta prefabbricata). Per altri immobili colpiti da sentenza passata in giudicato, le cui ordinanze di demolizione non sono state ottemperate, sono scattate salate sanzioni e in quattro casi si è proceduto all’acquisizione a patrimonio comunale. Quanto alla casa di via Pomario, è ancora in corso un procedimento davanti al TAR.

La perimetrazione dei nuclei abusivi e il regolamento sulle acquisizioni e demolizioni

Dal punto di vista politico-amministrativo, il Consiglio comunale artenese ha approvato una nuova perimetrazione dei nuclei abusivi (che ha poi inviato alla Regione Lazio per l’esame). Lo stesso Consiglio ha anche approvato un regolamento che disciplina l’utilizzo degli immobili acquisiti a patrimonio comunale. Gli immobili in questione devono essere suscettibili di “autonoma utilizzazione” e non devono ricadere “in aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta”.

Il regolamento (approvato nel dicembre scorso) lascia alle singole delibere del Consiglio la decisione di non demolire gli immobili. Inoltre disciplina quattro tipologie di utilizzazione: l’uso pubblico; l’housing sociale; la locazione ordinaria (per immobili diversi dall’uso abitativo); la dismissione. In caso di destinazione ad housing sociale, ai fini dell’assegnazione, il regolamento dà “precedenza ai richiedenti che, al tempo dell’acquisizione al patrimonio comunale degli alloggi, occupavano i relativi cespiti, previa verifica che gli stessi non dispongano di altra idonea soluzione abitativa”.

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